Le risposte alle domande più frequenti sulla procedura telematica di presentazione delle domande
1) Il modello ES1 va compilato anche dai docenti nominati commissari interni?
No, se i docenti interessati sono già stati nominati commissari interni nell’apposito consiglio di classe
Sì, se il consiglio di classe non è stato ancora riunito. Ricordiamo comunque che la data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 09 marzo, pertanto si auspica che per quella data tutti i consigli di classe si siano riuniti e abbiano deliberato i docenti nominati commissari interni.
Solo qualora ciò non fosse avvenuto, e il docente nominato commissario interno dopo il 09 marzo, avesse compilato il modello ES1 esso non dovrà essere convalidato dalla segreteria e quindi cancellato. Per evitare inutili passaggi, si consiglia ai docenti che ritengano di essere nominati commissari interni di attendere la convocazione del consiglio di classe o di sollecitarla per questo periodo.
2) Il docente di Insegnamento di Religione Cattolica può presentare la domanda?
No, perchè Religione non costituisce disciplina oggetto d’esame
3) Il docente obbligato alla presentazione della domanda deve farlo anche se sa già che nel periodo di esami avrà un impedimento (es. proprio matrimonio, astensione obbligatoria)?
Sì, la presentazione della domanda è obbligatoria e non può essere derogata in vista di situazioni che devono ancora verificarsi. All’atto della nomina (presumibilmente a fine maggio 2012) il docente interessato provvederà a far pervenire all’Ufficio Scolastico Territoriale la documentazione che attesti la sua impossibiltà oggettiva ad assumere l’incarico.
La circolare n. 15/2012 fornisce le indicazioni
“L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore Generale regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso”
4) Cosa accade se un docente con obbligo alla presentazione della domanda non adempie alla necessaria operazione?
La segreteria dell’istituzione scolastica di servizio comunicherà per iscritto ai docenti che non hanno presentato la scheda senza giustificato motivo, che si procederà comunque d’ufficio ad acquisire i loro dati disponibili attraverso la funzione SIDI, ferme restando le possibili sanzioni sotto il profilo disciplinare.
5) In caso di sessione straordinaria a chi spetta far parte delle commissioni?
Le commissioni della sessione straordinaria (che di solito avviene nel mese di settembre) devono avere la stessa composizione di quella che ha operato nella sessione ordinaria,
6) Quando saranno pubblicati gli elenchi dei docenti nominati commissari esterni?
In analogia con quanto accaduto negli anni precedenti, diamo in maniera indicativa la data di fine maggio.
Il Ministero predisporrà un’apposita pagina (ancora non attiva per l’a.s. 2011/12) dalla quale sarà possibile verificare la propria nomina e la composizione della commissione. Non mancheremo comunque di tenervi informati di eventuali novità tramite le pagine di www.orizzontescuola.it.
La pagina ministeriale in cui sono ordinate tutte le norme relative all’Esame di Stato 2011/12
7) Il personale non nominato ha degli obblighi?
Sì, al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte (questa circostanza viene spesso derogata dai singoli collegi dei docenti, assicurandosi la tempestiva reperibilità e non la presenza in istituto dei colleghi).
I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
8) Quando sarà possibile percepire la retribuzione per l’incarico?
Con l’introduzione del cedolino unico, se le segreterie scolastiche lavorano con celerità, già dal mese di Agosto è possibile percepire quanto spettante.
9) La domanda di partecipazione, oltre ad essere compilata on line, deve essere spedita o comunque fatta pervenire in modalità cartacea in segreteria o presso l’AT?
No, la domanda deve essere compilata esclusivamentein modalità telematica.
La risposta si trova nell’allegato 15 alla circolare n. 15 del 31 gennaio 2012: ” A partire dagli esami di Stato 2012, le domande di partecipazione, modelli ES-1, presentate dai dirigenti scolastici e dai docenti, aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato, saranno trasmesse, esclusivamente, attraverso una nuova Istanza On Line POLIS. Pertanto, il personale scolastico non dovrà più trasmettere il modello in modalità cartacea” .
10) La domanda, già compilata, può essere corretta?
Sì, è sufficiente compilare nuovamente il modello inserendo i dati corretti. La procedura sarà uguale, cioè alla fine della compilazione si cliccherà sul tasto Inoltro e il sistema produrrà un file pdf che verrà depositato nell’Archivio 2012 e inviato alla tua casella di posta. La segreteria, per l’operazione di convalida della domanda, terrà conto dell’ultimo (in ordine di tempo) file prodotto.
La segreteria potrà iniziare il controllo dopo il 09 marzo (termine ultimo per la presentazione della domanda) e in ogni caso conterà l’ultimo file depositato, anche se venisse modificato più volte.














