A cura di Gina Spadaccino
Ero supplente temporaneo con contratto dall´8 maggio in scadenza il giorno 9 (sabato) giugno 2012, ultimo giorno di lezione secondo il calendario scolastico della mia regione. Mi deve essere riconosciuto come servizio il giorno 10 giugno 2012 (domenica)?
Il pagamento della domenica spetta al docente che ha stipulato il contratto fino al 09/06/2012, se lo stesso ha completato l´orario settimanale obbligatorio del proprio ordine di scuola, ai sensi dell´art. 40 del contratto collettivo nazionale dei lavoro del comparto scuola.
Tale articolo disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato e al comma 3 prevede il pagamento delle domeniche, delle festività infrasettimanali e del giorno libero dall´attività didattica ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro. La norma però aggiunge che nell´ipotesi in cui il docente completi tutto l´orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell´art.2109, comma 1, del codice civile. L´avverbio ugualmente sta a considerare la situazione in cui la domenica ricada non all´interno del periodo di durata del rapporto di lavoro, ma immediatamente dopo il giorno ultimo della settimana in cui termina il rapporto.
Questo è anche il caso in cui il rapporto ha decorrenza fino al 09/06 che cade di sabato ed è conclusivo della settimana di lavoro del docente. La successiva giornata del 10/06 che cade di domenica, sebbene non compresa nel rapporto di lavoro è corrisposta, anche se non lavorata, proprio in virtù della generale norma del codice civile.
Il pagamento della domenica in tal caso è un´indennità corrisposta al lavoratore, in quanto giorno di riposo settimanale riconosciuto dalla legge e non una retribuzione dovuta per un prestazione non realizzata.














